Le agenzie di viaggio e i tour operator, per effetto della specifica normativa fiscale relativa all'attività svolta, presentano particolarità rilevanti nell'ambito della corretta imputazione ai fini IVA.
Per questo motivo, gli studi professionali che utilizzano software gestionali progettati principalmente per le imprese "ordinarie" possono trovarsi a gestire le agenzie di viaggio senza sfruttare alcune specifiche disposizioni previste dalla normativa del settore, tra cui il cosiddetto décalage disciplinato dal D.M. 340/1999
La conseguenza può essere un'anticipazione del versamento dell'IVA, con conseguenti effetti finanziari non necessari.
Vediamo quindi il percorso completo: dall’emissione della fattura 74-ter fino all'annotazione nei registri IVA e agli effetti sulla liquidazione periodica.
Il momento di emissione della fattura è disciplinato dall'art. 74-ter, comma 7, del DPR 633/1972, secondo cui la fattura deve essere emessa al saldo del viaggio oppure, se precedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
Una volta individuato il momento di emissione della fattura, è possibile applicare il “décalage”.

