Contributi Covid e riporto delle perdite: chiarimenti fondamentali per agenzie di viaggio e tour operator

Rif. normativi e di prassi:

Negli ultimi mesi diverse imprese del settore turistico stanno ricevendo avvisi preliminari e atti istruttori dall’Agenzia delle Entrate, relativi alla gestione delle perdite fiscali riportate negli anni post-pandemia. Le contestazioni non mettono in discussione la legittima percezione dei contributi emergenziali, ma riguardano la possibilità di utilizzare integralmente le perdite maturate negli esercizi in cui tali aiuti sono stati incassati.

Secondo l’orientamento adottato dall’Agenzia, le imprese avrebbero beneficiato di un vantaggio fiscale “duplice”:
• contributi non imponibili nel periodo di riferimento,
• e perdite interamente compensabili negli anni successivi.
Il risultato sarebbe, secondo l’Agenzia, la necessità di ridurre le perdite riportabili per un importo pari ai contributi percepiti.
Una ricostruzione che, tuttavia, non trova riscontro nel quadro normativo e rischia di produrre effetti particolarmente penalizzanti proprio per le imprese turistiche, fra le più colpite dalla crisi Covid.
Di seguito un’analisi sistematica del tema.

1) La qualificazione normativa dei contributi Covid: esclusione o esenzione?
La chiave interpretativa è stabilire se i contributi percepiti da agenzie e tour operator rientrino:
• nella categoria dei proventi esclusi (non entrano nel reddito),
• oppure in quella dei proventi esenti (entrano nel reddito e poi ne vengono sottratti).
La differenza è decisiva, perché:
• i proventi esenti riducono il riporto delle perdite ai sensi dell’art. 84, comma 1, TUIR;
• i proventi esclusi, invece, non incidono sul riporto delle perdite.
Le norme emergenziali, invece, sono inequivocabili.
L’articolo 10-bis del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) stabilisce che:
• i contributi “non concorrono alla formazione del reddito imponibile”,
• non incidono sulla base IRAP,
• non rilevano ai fini della deducibilità proporzionale.
Analogamente, i contributi specifici per il settore turistico — introdotti dall’art. 182 del D.L. 34/2020 e rifinanziati dai decreti del 11 agosto, 24 agosto e 30 dicembre 2021 — utilizzano la medesima formula.
Il legislatore, dunque, non ha mai qualificato queste somme come esenti, ma le ha sottratte integralmente alla base imponibile.
Pertanto, non può trovare applicazione il meccanismo correttivo previsto dall’articolo 84 TUIR.

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